EU ETS e FuelEU Maritime
Due meccanismi europei distinti ma collegati: uno mette un prezzo alla CO2 emessa nei porti UE, l'altro impone una riduzione progressiva dell'intensità di carbonio del mix energetico usato a bordo.
Spiegazione operativa
L'EU Emissions Trading System (EU ETS), esteso al trasporto marittimo dal gennaio 2024, copre le emissioni di CO2 (e, dal 2026, anche CH4 e N2O) delle navi di stazza lorda pari o superiore a 5.000 GT che scalano porti UE, indipendentemente dalla bandiera. Il sistema prevede un phase-in graduale: 40% delle emissioni rendicontate nel 2025 (relative al 2024), 70% nel 2026 (relative al 2025), 100% dal 2027 in poi.
Il FuelEU Maritime (Regolamento UE 2023/1805), in vigore dal 1° gennaio 2025, è un meccanismo distinto basato sull'intensità di gas serra dell'energia utilizzata a bordo (non sulle emissioni assolute): richiede una riduzione del 2% rispetto al baseline 2020 (91,16 gCO2e/MJ) per il periodo 2025-2029, con incrementi quinquennali fino all'80% di riduzione entro il 2050.
Riferimento normativo
Direttiva UE ETS (emendata per includere il trasporto marittimo dal 2024) e Regolamento (UE) 2023/1805 (FuelEU Maritime), in vigore dal 1° gennaio 2025: due meccanismi distinti, entrambi applicabili alle navi ≥5.000 GT che operano da/per/tra porti UE.
Campo di applicazione
Navi di stazza lorda pari o superiore a 5.000 GT che effettuano scali in porti dell'Unione Europea, indipendentemente dalla bandiera della nave.
Procedura / Come si compila
- Monitorare e rendicontare le emissioni di CO2 (e, dal 2026, CH4/N2O) generate nei/dai porti UE secondo i requisiti EU ETS.
- Acquistare e restituire (surrender) le quote di emissione (EU Allowances) secondo la percentuale di phase-in applicabile all'anno di riferimento (40% nel 2025, 70% nel 2026, 100% dal 2027).
- Calcolare l'intensità di gas serra dell'energia utilizzata a bordo secondo la metodologia FuelEU Maritime, verificando il rispetto della soglia di riduzione richiesta per il quinquennio in corso.
- Valutare strategie di conformità FuelEU (uso di carburanti a minore intensità, pooling con altre navi della flotta, o penali per non conformità).
- Coordinare con i noleggiatori la ripartizione contrattuale dei costi di conformità EU ETS e FuelEU Maritime, spesso oggetto di clausole specifiche nelle charter party.
Esempio pratico
Esempio di gestione: nave che opera regolarmente su rotte con scali UE, con monitoraggio mensile delle emissioni EU ETS per la rendicontazione annuale, e verifica trimestrale dell'intensità GHG del mix carburante utilizzato rispetto alla soglia FuelEU Maritime 2025-2029 (89,34 gCO2e/MJ).
Casi reali
Errori ricorrenti Mistake Library
| Errore | Conseguenza | Come evitarlo |
|---|---|---|
| EU ETS e FuelEU Maritime trattati come un unico adempimento, senza distinguerne le logiche | Confusione nella gestione degli obblighi, che sono in realtà meccanismi distinti con scadenze e logiche proprie | Gestire separatamente i due meccanismi, pur coordinandone la strategia complessiva di conformità |
| Nessuna clausola contrattuale chiara con i noleggiatori sulla ripartizione dei costi EU ETS/FuelEU | Dispute commerciali sulla responsabilità economica dei costi di conformità | Definire sempre clausole contrattuali chiare sulla ripartizione di questi costi nelle charter party |
| Monitoraggio delle emissioni limitato alla sola rendicontazione annuale, senza controllo periodico | Sorprese sull'entità dei costi di conformità solo al momento della scadenza | Monitorare periodicamente (mensile/trimestrale) sia le emissioni EU ETS sia l'intensità GHG FuelEU |
Osservazioni PSC
Suggerimenti operativi
- Gestisci EU ETS e FuelEU Maritime come meccanismi distinti, ciascuno con la propria logica e scadenza, pur coordinandone la strategia.
- Definisci sempre clausole contrattuali chiare con i noleggiatori sulla ripartizione dei costi di conformità.
- Monitora periodicamente, non solo annualmente, sia le emissioni EU ETS sia l'intensità GHG FuelEU Maritime.
Checklist
- Emissioni CO2 (e CH4/N2O dal 2026) monitorate per i porti UE
- Quote EU ETS acquistate e restituite secondo il phase-in applicabile
- Intensità GHG del carburante calcolata secondo la metodologia FuelEU Maritime
- Strategia di conformità FuelEU valutata (carburanti, pooling, penali)
- Ripartizione dei costi con noleggiatori definita contrattualmente