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EU ETS e FuelEU Maritime

Due meccanismi europei distinti ma collegati: uno mette un prezzo alla CO2 emessa nei porti UE, l'altro impone una riduzione progressiva dell'intensità di carbonio del mix energetico usato a bordo.

EU ETSFuelEU MaritimeUnione Europeadecarbonizzazione

Spiegazione operativa

L'EU Emissions Trading System (EU ETS), esteso al trasporto marittimo dal gennaio 2024, copre le emissioni di CO2 (e, dal 2026, anche CH4 e N2O) delle navi di stazza lorda pari o superiore a 5.000 GT che scalano porti UE, indipendentemente dalla bandiera. Il sistema prevede un phase-in graduale: 40% delle emissioni rendicontate nel 2025 (relative al 2024), 70% nel 2026 (relative al 2025), 100% dal 2027 in poi.

Il FuelEU Maritime (Regolamento UE 2023/1805), in vigore dal 1° gennaio 2025, è un meccanismo distinto basato sull'intensità di gas serra dell'energia utilizzata a bordo (non sulle emissioni assolute): richiede una riduzione del 2% rispetto al baseline 2020 (91,16 gCO2e/MJ) per il periodo 2025-2029, con incrementi quinquennali fino all'80% di riduzione entro il 2050.

Riferimento normativo

Direttiva UE ETS (emendata per includere il trasporto marittimo dal 2024) e Regolamento (UE) 2023/1805 (FuelEU Maritime), in vigore dal 1° gennaio 2025: due meccanismi distinti, entrambi applicabili alle navi ≥5.000 GT che operano da/per/tra porti UE.

Campo di applicazione

Navi di stazza lorda pari o superiore a 5.000 GT che effettuano scali in porti dell'Unione Europea, indipendentemente dalla bandiera della nave.

Procedura / Come si compila

  1. Monitorare e rendicontare le emissioni di CO2 (e, dal 2026, CH4/N2O) generate nei/dai porti UE secondo i requisiti EU ETS.
  2. Acquistare e restituire (surrender) le quote di emissione (EU Allowances) secondo la percentuale di phase-in applicabile all'anno di riferimento (40% nel 2025, 70% nel 2026, 100% dal 2027).
  3. Calcolare l'intensità di gas serra dell'energia utilizzata a bordo secondo la metodologia FuelEU Maritime, verificando il rispetto della soglia di riduzione richiesta per il quinquennio in corso.
  4. Valutare strategie di conformità FuelEU (uso di carburanti a minore intensità, pooling con altre navi della flotta, o penali per non conformità).
  5. Coordinare con i noleggiatori la ripartizione contrattuale dei costi di conformità EU ETS e FuelEU Maritime, spesso oggetto di clausole specifiche nelle charter party.

Esempio pratico

Esempio di gestione: nave che opera regolarmente su rotte con scali UE, con monitoraggio mensile delle emissioni EU ETS per la rendicontazione annuale, e verifica trimestrale dell'intensità GHG del mix carburante utilizzato rispetto alla soglia FuelEU Maritime 2025-2029 (89,34 gCO2e/MJ).

Casi reali

La prima scadenza di restituzione delle quote EU ETS, relativa alle emissioni rendicontate per il 2024, è caduta a settembre 2025: molte Compagnie hanno dovuto affrontare per la prima volta la gestione pratica dell'acquisto e restituzione delle quote, un processo amministrativo distinto e più complesso rispetto alla semplice rendicontazione tecnica richiesta da CII ed EEXI.

Errori ricorrenti Mistake Library

ErroreConseguenzaCome evitarlo
EU ETS e FuelEU Maritime trattati come un unico adempimento, senza distinguerne le logicheConfusione nella gestione degli obblighi, che sono in realtà meccanismi distinti con scadenze e logiche proprieGestire separatamente i due meccanismi, pur coordinandone la strategia complessiva di conformità
Nessuna clausola contrattuale chiara con i noleggiatori sulla ripartizione dei costi EU ETS/FuelEUDispute commerciali sulla responsabilità economica dei costi di conformitàDefinire sempre clausole contrattuali chiare sulla ripartizione di questi costi nelle charter party
Monitoraggio delle emissioni limitato alla sola rendicontazione annuale, senza controllo periodicoSorprese sull'entità dei costi di conformità solo al momento della scadenzaMonitorare periodicamente (mensile/trimestrale) sia le emissioni EU ETS sia l'intensità GHG FuelEU

Osservazioni PSC

EU ETS e FuelEU Maritime non sono tipicamente oggetto di verifica PSC diretta (sono meccanismi amministrativi/economici gestiti tramite le Autorità competenti UE), ma la loro gestione efficace richiede comunque dati di bordo accurati, sovrapponibili in parte a quelli richiesti per l'IMO DCS.

Suggerimenti operativi

Checklist

FAQ

Qual è la percentuale di phase-in EU ETS per il 2026?
70% delle emissioni rendicontate nel 2025, in aumento rispetto al 40% del 2025 (relative al 2024), con arrivo al 100% dal 2027 in poi.
FuelEU Maritime e EU ETS sono lo stesso meccanismo?
No: sono meccanismi distinti. L'EU ETS mette un prezzo sulle emissioni assolute di CO2 (e altri gas dal 2026) tramite un sistema di scambio di quote; FuelEU Maritime impone invece una riduzione progressiva dell'intensità di gas serra dell'energia usata a bordo, indipendentemente dal volume assoluto di emissioni.
Qual è l'obiettivo di riduzione FuelEU Maritime per il periodo 2025-2029?
Una riduzione del 2% rispetto al baseline 2020 (91,16 gCO2e/MJ), corrispondente a un valore soglia di 89,34 gCO2e/MJ per il periodo, con incrementi quinquennali successivi fino all'80% di riduzione previsto per il 2050.
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