Sewage Management — MARPOL Annesso IV
Lo scarico delle acque nere sembra semplice finché non si incrociano distanza dalla costa, stato dell'impianto di trattamento e regole locali più severe del minimo MARPOL.
Spiegazione operativa
L'Annesso IV di MARPOL disciplina lo scarico delle acque nere (sewage) dalle navi. Si applica alle navi da 400 GT in su impegnate in viaggi internazionali, o certificate per trasportare più di 15 persone. Ogni nave soggetta deve essere equipaggiata con un impianto di trattamento approvato (Sewage Treatment Plant, STP), oppure un sistema di triturazione e disinfezione approvato, oppure una cassa di raccolta (holding tank).
La distanza è solo una delle condizioni, ed è quella che tutti ricordano. La Regola 11.1.1 aggiunge, per il liquame che ha sostato in cassa di raccolta e per quello proveniente da spazi con animali vivi, che lo scarico non sia istantaneo ma avvenga a regime moderato con nave in navigazione e a non meno di 4 nodi, secondo il rateo approvato dall'Amministrazione sulla base delle linee guida IMO. Uno scarico da cassa effettuato all'ancora, o svuotato in un colpo solo, non è conforme nemmeno alla distanza giusta, ed è esattamente ciò che il Port State Control Officer (PSCO) rileva incrociando il registro degli scarichi con i dati VDR o AIS.
Quella condizione non si estende a tutti gli scarichi. Il proviso vive dentro la Regola 11.1.1 e non tocca la 11.1.2.
Con impianto di trattamento approvato in funzione si può scaricare all'ancora. La Regola 11.1.2 non pone né distanza, né condizione di navigazione, né regime di scarico: chiede l'impianto certificato ai sensi della Regola 9.1.1 e un effluente che non produca solidi galleggianti visibili né alteri il colore dell'acqua. Restano naturalmente il regime di Area Speciale per le navi passeggeri, i requisiti eventualmente più severi dello Stato costiero e le regole del porto — ma non una condizione di navigazione che la Convenzione non scrive.
Lo scarico da impianto di trattamento approvato non è incondizionato, ma soggetto a condizioni proprie: l'effluente non deve produrre solidi galleggianti visibili né alterare il colore dell'acqua circostante, l'impianto deve essere di tipo approvato secondo lo standard che gli si applica — MEPC.227(64) per gli impianti installati dal 1° gennaio 2016, standard anteriori per quelli preesistenti — e restano applicabili il regime di Area Speciale dell'Annesso IV (Mar Baltico, con i requisiti più severi su azoto e fosforo per le navi passeggeri) ed eventuali restrizioni più severe degli Stati costieri. In assenza di STP, lo scarico di acque nere triturate e disinfettate è ammesso oltre le 3 miglia nautiche dalla costa più vicina; lo scarico di acque nere non trattate richiede una distanza di almeno 12 miglia nautiche.
Nelle Aree Speciali (es. Mar Baltico), le navi passeggeri che intendono scaricare effluente trattato devono soddisfare anche lo standard aggiuntivo di rimozione di azoto e fosforo, verificato nel Certificato di Tipo dell'impianto.
Riferimento normativo
MARPOL Annesso IV: Regulation 1-3 (campo di applicazione: navi ≥400 GT in viaggio internazionale o certificate per >15 persone), Regulation 9 (equipaggiamento), Regulation 11 (scarico: distanze di 3 e 12 miglia nautiche, nave in navigazione, scarico a regime moderato approvato dall'Amministrazione secondo le linee guida IMO, non meno di 4 nodi per le navi con serbatoio di raccolta; regime di Area Speciale per il Mar Baltico), standard tecnico MEPC.227(64) per gli impianti installati dal 1° gennaio 2016, standard anteriori per gli impianti preesistenti. Certificazione tramite l'International Sewage Pollution Prevention (ISPP) Certificate, con validità di 5 anni.
La Regola 11 contiene tre vie di scarico distinte, e fonderle è l’errore che porta a scaricare male. La prima: liquame sminuzzato e disinfettato con impianto approvato ai sensi della Regola 9.1.2, a più di 3 miglia nautiche dalla terra più vicina. La seconda: liquame né sminuzzato né disinfettato, a più di 12 miglia nautiche. La terza non ha distanza: impianto di trattamento approvato in funzione ai sensi della Regola 9.1.1, con l’effluente che «shall not produce visible floating solids nor cause discoloration of the surrounding water» (11.1.2).
La condizione sul regime di scarico non appartiene alla sola seconda via, ed è qui che quasi tutti sbagliano. Il testo dice «provided that, in any case, the sewage that has been stored in holding tanks, or sewage originating from spaces containing living animals, shall not be discharged instantaneously but at a moderate rate when the ship is en route and proceeding at not less than 4 knots»: vale in ogni caso, quindi anche alla via delle 3 miglia, e riguarda il liquame che ha sostato in cassa e quello proveniente da spazi con animali vivi. Che cosa sia un «moderate rate» il proviso non lo quantifica. Una misura esiste, ma va presa per quello che è: la ris. MEPC.157(55) — il cui titolo è «Recommendation on standards for the rate of discharge of untreated sewage from ships» — propone DRmax = 0,00926 × V × D × B, dove V è la velocità media in nodi, D l’immersione e B la larghezza in metri: è un duecentomillesimo del volume spazzato, come media su un periodo di ventiquattro ore, con le singole ore che possono eccedere quella media non oltre il 20%.
Due avvertenze, entrambe nella risoluzione stessa. È una raccomandazione, non una disposizione di Convenzione: non trasforma un rateo in un obbligo numerico opponibile. E il suo ambito è il liquame non trattato scaricato oltre le 12 miglia — né depurato da impianto approvato né sminuzzato e disinfettato. Non è quindi il rateo dell’intero proviso, e in particolare non copre la via delle 3 miglia, che riguarda liquame sminuzzato e disinfettato. Il proviso, quello sì, vale in ogni caso: rateo moderato, nave in navigazione, non meno di 4 nodi.
Il regime di Area Speciale è un’altra cosa ancora e riguarda le sole navi passeggeri: la Regola 11.3 vieta lo scarico nell’area speciale — per l’Annesso IV l’unica designata è il Mar Baltico — salvo impianto di trattamento approvato secondo la Regola 9.2.1, che è lo standard rafforzato su azoto e fosforo, non la 9.1.1 delle acque ordinarie. Le date sono tre, non due, e non stanno nella Regola 11.3: quel paragrafo dice soltanto «on a date determined by the Organization pursuant to regulation 13.2 of this Annex, but in no event prior to» il 1° giugno 2019 e il 1° giugno 2021, cioè fissa due soglie minime. Le date operative le stabilisce la risoluzione MEPC.275(69) del 22 aprile 2016: «1 June 2019 for new passenger ships; 1 June 2021 for existing passenger ships other than those specified in paragraph 1.3 below; and 1 June 2023 for existing passenger ships en route directly to or from a port located outside the special area and to or from a port located east of longitude 28˚10' E within the special area that do not make any other port calls within the special area». La terza data non è una proroga generica per il traffico di levante: è cumulativa e stretta — nave passeggeri esistente, navigazione diretta fra un porto fuori dall'area e un porto a est di 28°10' E dentro l'area, e nessun altro scalo nell'area speciale. Un solo scalo intermedio nel Baltico fa decadere la proroga e riporta la nave al 1° giugno 2021. La definizione di nave passeggeri nuova ed esistente è stata inserita nella Regola 1 dalla risoluzione MEPC.274(69), in vigore dal 1° settembre 2017.
Campo di applicazione
Navi da 400 GT in su impegnate in viaggi internazionali, o navi di qualsiasi stazza certificate per trasportare più di 15 persone.
Procedura / Come si compila
- Verificare lo stato operativo dell'impianto di trattamento (STP) prima di qualunque scarico, incluso il rispetto dei parametri dello standard MEPC.227(64).
- Se l'STP non è disponibile o non funzionante, verificare la distanza dalla costa più vicina prima di procedere: minimo 3 miglia nautiche per acque triturate e disinfettate, minimo 12 miglia nautiche per acque non trattate.
- Se lo scarico avviene da cassa di raccolta, o riguarda liquame proveniente da spazi con animali vivi, verificare le due condizioni del proviso della Regola 11.1.1: nave in navigazione e scarico a regime moderato approvato dall'Amministrazione, non meno di 4 nodi. Registrare velocità e posizione, perché è ciò che viene incrociato con VDR/AIS. Con impianto di trattamento approvato in funzione (Regola 11.1.2) quelle due condizioni non si applicano.
- In Aree Speciali con requisiti aggiuntivi (es. Baltico), verificare che l'impianto soddisfi anche lo standard di rimozione di azoto e fosforo prima di scaricare effluente trattato.
- Verificare le eventuali restrizioni locali più severe del minimo MARPOL (es. divieti nelle acque territoriali di singoli Stati costieri).
- Registrare l'operazione secondo le procedure interne della Compagnia, mantenendo evidenza della posizione e delle condizioni al momento dello scarico.
Esempio pratico
Esempio di verifica: prima di uno scarico in prossimità della costa, l'ufficiale di guardia verifica che l'STP sia operativo secondo i parametri richiesti, controlla la posizione GPS rispetto alla costa più vicina, e verifica se l'area rientra in una delle Aree Speciali con requisiti aggiuntivi o in acque territoriali con restrizioni locali più severe.
Cosa va tipicamente storto
Errori ricorrenti Mistake Library
| Errore | Conseguenza | Come evitarlo |
|---|---|---|
| Scarico di acque non trattate calcolando la distanza dalla costa in modo impreciso | Violazione della Regulation 11, possibile deficiency o azione legale dello Stato costiero | Verificare sempre la distanza tramite GPS, non a stima, prima di ogni scarico non trattato |
| Impianto STP considerato 'sempre conforme' senza verifica periodica dei parametri effluente | Scarico non conforme anche con STP nominalmente in funzione | Verificare periodicamente i parametri effettivi dell'effluente, non solo lo stato di funzionamento dell'impianto |
| Ignorare restrizioni locali più severe del minimo MARPOL (es. Finlandia dal 2025) | Violazione di normativa locale anche in piena conformità MARPOL | Verificare sempre le restrizioni locali specifiche prima di ogni scalo, non affidarsi solo al quadro MARPOL |
Cosa controlla il PSCO
Suggerimenti operativi
- Verifica sempre la posizione tramite GPS prima di uno scarico non trattato, non affidarti a stime.
- Controlla periodicamente i parametri reali dell'effluente dell'STP, non solo lo stato operativo dell'impianto.
- Prima di ogni scalo in una nuova area, verifica se esistono restrizioni locali più severe del minimo MARPOL.
Checklist di preparazione
Checklist didattica. Questo riepilogo serve allo studio e alla preparazione. Non sostituisce le procedure approvate della nave, i manuali, i documenti statutari, il SMS della Compagnia o i requisiti ufficiali applicabili. Il completamento non dimostra conformità né prontezza a un'ispezione: attesta che si è letta una lista, non che la nave sia a posto. Verificare sempre i documenti aggiornati presenti a bordo.
- ISPP Certificate valido e coerente con l'impianto installato a bordo
- Stato operativo dell'STP verificato secondo i parametri MEPC.227(64)
- Se si scarica da cassa di raccolta: nave in navigazione e velocità non inferiore a 4 nodi (la distanza da sola non basta). Con impianto approvato in funzione la condizione non si applica
- Regime moderato approvato dall’Amministrazione applicato per lo scarico da serbatoio di raccolta, con velocità non inferiore a 4 nodi
- Distanza dalla costa verificata via GPS prima di scarichi non trattati
- Requisiti aggiuntivi delle Aree Speciali (azoto/fosforo) verificati se applicabili
- Restrizioni locali specifiche dello Stato costiero verificate prima dello scalo
FAQ
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