Strategia IMO 2026 sulla Plastica Marina e il Futuro Codice sui Pellet
Il divieto MARPOL di scaricare plastica è già vigente. Strategia 2030, guidance volontaria sui pellet e futuro codice restano distinti.
Spiegazione operativa
Il divieto di scaricare plastica in mare è già vigente nell’Annesso V/3.2, con le sole eccezioni circoscritte della regola 7. L’obiettivo IMO 2030 non rinvia questo obbligo. Distinguere rifiuti plastici di bordo, carico di pellet, reporting degli incidenti e futuro codice.
MEPC.417(84) adotta strategia e piano d’azione 2026, che aggiornano e sostituiscono la strategia 2021 e il piano 2025. Comprendono impianti portuali di raccolta, formazione, attuazione e cooperazione. Lo sviluppo del codice obbligatorio sui pellet è un passo futuro: il codice non è ancora adottato né in vigore.
Per il trasporto merci, MEPC 84 ha deciso di sviluppare un codice obbligatorio per il trasporto marittimo di pellet di plastica in container, nell'ambito di MARPOL Annesso III e/o della Convenzione SOLAS: il sottocomitato PPR (Pollution Prevention and Response) è stato incaricato di elaborare la bozza del codice nella sessione PPR 14, per poi riportarla al MEPC. I pellet di plastica dispersi in mare, spesso a seguito di perdita di container, sono un problema riconosciuto di inquinamento marino di lunga durata.
Raccomandazioni per il trasporto dei pellet
La guidance specifica sul carico si affianca ai divieti e alle comunicazioni già obbligatori; non li sostituisce.
Le raccomandazioni sono contenute nella MEPC.1/Circ.909, del 19 aprile 2024, approvata da MEPC 81. Costituiscono una prima misura volontaria in attesa dello sviluppo di misure obbligatorie.
La MEPC.1/Circ.909 raccomanda imballaggi robusti, di buona qualità e chiusi contro le perdite; informazioni del caricatore che identifichino i container con pellet e includano una richiesta speciale di stivaggio, oltre ai dati SOLAS VI/2; stivaggio/rizzaggio corretto, sotto coperta ove praticabile oppure in posizione interna e riparata sul ponte esposto, senza compromettere sicurezza della nave e delle persone.
Dal 1° gennaio 2026, per container persi dalla propria nave, il comandante segnala senza ritardo alle navi vicine, allo Stato costiero più vicino e alla bandiera; è la bandiera a informare l’IMO. SOLAS V/31–32 richiede identità, data/ora, posizione, numero noto o stimato, eventuali merci pericolose e aggiornamenti dopo verifica. Chi avvista container alla deriva segnala alle navi vicine e allo Stato costiero più vicino con i dati di avvistamento previsti: non va trattato come autore della perdita. Seguire le procedure di bordo e il testo V/32; la sola voce GRB non sostituisce la segnalazione.
Riferimento normativo
Obblighi attuali: Annesso V/3.2, 7 e 10 (MEPC.201(62), soglie aggiornate in MEPC.360(79)); SOLAS V/31–32, MSC.550(108), e Protocollo I MARPOL art. V.3, MEPC.384(81). Strategia: MEPC.417(84). Guidance: MEPC.1/Circ.909, collegata sopra.
Il Regolamento (UE) 2025/2365, artt. 1.2(d), 12 e 26, ha già fissato al 17 dicembre 2028 l’applicazione del ramo sul trasporto marittimo in container in relazione ai porti UE. Non confondere questa data con l’entrata in vigore del regolamento né con il futuro codice IMO. Regolamento UE.
Preparazione al 17 dicembre 2028: l’articolo 12.2 richiede a operatore e comandante, e all’agente ove pertinente, lista, manifesto o piano di carico appropriato coerente con le informazioni del caricatore. L’articolo 1.2(d) comprende le navi che partono da un porto di uno Stato membro o vi fanno scalo. Fonte: Regulation (EU) 2025/2365, articles 1, 12, 26.
Campo di applicazione
Annesso V: gestione dei rifiuti e divieto plastica secondo il suo ambito; piano e GRB hanno soglie proprie. Il carico di pellet non diventa automaticamente garbage. La Circ.909 riguarda il trasporto di pellet in container; gli obblighi di reporting dei container persi valgono già anche quando i pellet non siano merci pericolose.
Procedura / Come si compila
- Il divieto di scaricare plastica in mare è già vigente nell’Annesso V/3.2, con le sole eccezioni circoscritte della regola 7. L’obiettivo IMO 2030 non rinvia questo obbligo. Distinguere rifiuti plastici di bordo, carico di pellet, reporting degli incidenti e futuro codice.
- Verificare piano, segregazione e GRB dove dovuti. Documentare perdite ed eccezioni con circostanze e precauzioni, senza trasformarle in opzioni operative.
- La MEPC.1/Circ.909 raccomanda imballaggi robusti, di buona qualità e chiusi contro le perdite; informazioni del caricatore che identifichino i container con pellet e includano una richiesta speciale di stivaggio, oltre ai dati SOLAS VI/2; stivaggio/rizzaggio corretto, sotto coperta ove praticabile oppure in posizione interna e riparata sul ponte esposto, senza compromettere sicurezza della nave e delle persone.
- Dal 1° gennaio 2026, per container persi dalla propria nave, il comandante segnala senza ritardo alle navi vicine, allo Stato costiero più vicino e alla bandiera; è la bandiera a informare l’IMO. SOLAS V/31–32 richiede identità, data/ora, posizione, numero noto o stimato, eventuali merci pericolose e aggiornamenti dopo verifica. Chi avvista container alla deriva segnala alle navi vicine e allo Stato costiero più vicino con i dati di avvistamento previsti: non va trattato come autore della perdita. Seguire le procedure di bordo e il testo V/32; la sola voce GRB non sostituisce la segnalazione.
- Il Regolamento (UE) 2025/2365, artt. 1.2(d), 12 e 26, ha già fissato al 17 dicembre 2028 l’applicazione del ramo sul trasporto marittimo in container in relazione ai porti UE. Non confondere questa data con l’entrata in vigore del regolamento né con il futuro codice IMO.
Esempio pratico
Scenario: un container di pellet non pericolosi viene perso nel settembre 2026. Il comandante attiva subito il reporting V/31–32 e aggiorna i dati quando verificati; non aspetta il codice pellet né considera sufficiente il registro rifiuti. La prevenzione segue anche le raccomandazioni di imballaggio, richiesta speciale di stivaggio e collocazione della Circ.909.
Cosa va tipicamente storto
I pellet dispersi da un container perso possono raggiungere il mare e le coste e danneggiare gli ecosistemi e le attività costiere. La dispersione può complicare il recupero: non considerare una futura pulizia come sostituto di imballaggio, informazioni e stivaggio preventivi. Se avviene una perdita, attivare le comunicazioni previste e fornire gli aggiornamenti disponibili secondo le procedure di bordo.
Errori ricorrenti Mistake Library
| Errore | Conseguenza | Prevenzione |
|---|---|---|
| Attendere il 2030 per il divieto plastica | Si rinvia un obbligo Annex V già applicabile. | Applicare il divieto e le eccezioni circoscritte della Regola 7 nel loro ambito attuale. |
| Registrare la perdita soltanto nel GRB | Mancano le comunicazioni di pericolo ai destinatari previsti. | Distinguere perdita propria e avvistamento e usare V/31–32 con i relativi aggiornamenti. |
| Pretendere sempre lo stivaggio sotto coperta | Si elimina l’alternativa sicura prevista dalla guidance. | Valutare sotto coperta ove praticabile oppure posizione interna/riparata sul ponte, senza compromettere nave e persone. |
| Presentare il futuro codice come vigente | Strategia, raccomandazioni e obblighi vengono confusi. | Distinguere il processo PPR/MEPC dalle prescrizioni già applicabili. |
| Anticipare al 2027 il ramo marittimo UE | Si attribuisce al trasporto marittimo la data generale anziché quella specifica. | Verificare ambito e articoli pertinenti, mantenendo il 17 dicembre 2028 distinto dal futuro codice IMO. |
Cosa controlla il PSCO
Il controllo riguarda obblighi applicabili già vigenti, documenti e gestione effettiva. La strategia, la guidance volontaria e il codice futuro non sono la stessa base giuridica. L’assenza del nuovo codice non elimina i divieti Annex V o il reporting SOLAS.
Suggerimenti operativi
- Integrare divieto attuale, prevenzione e reporting nelle procedure di bordo.
- Separare data UE già definita e sviluppo del codice IMO.
- Verificare informazioni del caricatore e richiesta speciale di stivaggio.
Checklist di preparazione
Checklist didattica. Questo riepilogo serve allo studio e alla preparazione. Non sostituisce le procedure approvate della nave, i manuali, i documenti statutari, il SMS della Compagnia o i requisiti ufficiali applicabili. Il completamento non dimostra conformità né prontezza a un'ispezione: attesta che si è letta una lista, non che la nave sia a posto. Verificare sempre i documenti aggiornati presenti a bordo.
- Divieto Annex V attuale ed eccezioni compresi
- Piano/GRB verificati secondo ambito, distinguendo merce e rifiuto
- Imballaggio, informazioni e richiesta speciale di stivaggio verificati
- Stivaggio sicuro sotto coperta o interno/riparato sul ponte valutato
- Reporting perdita/avvistamento V/31–32 disponibile
- Applicazione UE del 17 dicembre 2028 distinta dal futuro codice
FAQ
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